La tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori è un principio assoluto che, come tale, viene sancito e garantito dalla Costituzione Italiana nonché dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
Il destinatario principale degli obblighi relativi alla salute e sicurezza è il datore di lavoro, il quale deve adottare tutte le misure idonee a preservare la salute e l’integrità fisica e psicologica dei lavoratori. È opportuno ricordare che sono tenuti al rispetto degli obblighi i datori di lavoro operanti in tutti i settori di attività e con ogni tipologia di rischio nel momento in cui si ha in forza anche 1 solo lavoratore.
La definizione di “lavoratore” ai sensi del D. Lgs. 81/20085 è: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari…. il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione….”
Quali gli obblighi del Datore di Lavoro?
Gli obblighi a cui è soggetto il Datore di lavoro possono essere delegabili o non delegabili. Quelli indelegabili:
- la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.
Per le altre funzioni che invece possono essere delegate, il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sulla esatta esecuzione delle attività svolte dal delegato.
I principali obblighi del datore di lavoro sono: - nominare il medico competente;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle norme vigenti e di tutte le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO);
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR;
- elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
- comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
- convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
- aggiornare le misure di prevenzione;
- comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire al servizio di Prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati relativi alle malattie professionali, provvedimenti adottati da organi di vigilanza.
Questo Studio, per consentirVi di essere in regola con le stringenti regole in materia di sicurezza sul lavoro, ha sottoscritto una importante partneship con una società di consulenza specializzata nella materia e pronta ad assolvere a tutte le incombenze documentali.
Restiamo ovviamente a Vs. disposizione, con i ns. partner, per ogni ulteriore necessità di confronto o assistenza.
Articolo a cura dell’Ing. Serenella Corbetta
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